Art. 31.
(Modifica dell'articolo 73 della legge
22 aprile 1941, n. 633).

      1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione registrata dell'opera, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto a un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi, a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, e della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra utilizzazione degli stessi attuale e futura. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati, o tra le loro associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore industria.
      2. Ogni forma di utilizzazione dei fonogrammi elencata al comma 1 deve essere preventivamente autorizzata dal produttore dei fonogrammi. L'autorizzazione deve indicare la misura del compenso e le modalità necessarie all'identificazione dei supporti diffusi e deve essere rinnovata ogni anno. La misura e le modalità di

 

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corresponsione del compenso oggetto dell'autorizzazione sono determinate mediante accordi generali e periodici stipulati tra le parti interessate o tra le loro associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
      3. L'abusiva diffusione del fonogramma, in mancanza di autorizzazione del produttore o in violazione di questa, è punita con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro, e con l'interdizione dall'attività commerciale, industriale o di servizio per un periodo da un minimo di un mese a un massimo di tre mesi.
      4. La quota di ripartizione dell'ammontare del compenso riscosso dai produttori ai sensi del presente articolo e spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni sono registrate nell'opera, è pari al 50 per cento dell'ammontare globale del compenso stesso.
      5. Gli accordi generali e periodici stipulati tra associazioni o enti che rappresentano le due parti ai sensi del comma 2 continuano ad avere vigore anche dopo la loro scadenza, fino a che non siano stati stipulati nuovi accordi».